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  • Plastic tax “italiana”, non dovuta per prodotti con contenuto di riciclato

Plastic tax “italiana”, non dovuta per prodotti con contenuto di riciclato

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Prelievo prorogato al 1° gennaio 2022. Esentati i prodotti con contenuto di riciclato.

Istituita dalla legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 634-658) l’imposta sui contenitori e imballaggi costituiti anche parzialmente da plastica con singolo impiego (monouso), i cd. “Macsi”.

Il decreto legge 73/2021 (cd. “Decreto Sostegni bis”) ha prorogato nuovamente l’entrata in vigore della plastic tax. L’articolo 9 del suddetto Dl. prevede infatti che nella legge istitutiva della plastic tax italiana (legge 160/2019) l’entrata in vigore sia posticipata dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022. 
La Legge di Bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n. 160) aveva fissato l’entrata in vigore della plastic tax al 1° luglio 2021 e apportato alcune significative modifiche alle modalità di applicazione.

Quali sono i Macsi? Sono i prodotti con funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, tutti monouso.
Es. bottiglie, le buste e le vaschette per alimenti in polietilene, i contenitori in tetrapak, contenitori per detersivi, ma anche imballaggi in polistirolo espanso, i rotoli in plastica pluriball, le pellicole e film in plastica estensibili. 
Sono inclusi i “semilavorati”, es. preforme (precisazione contenuta nelle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2020).

Soggetti obbligati al pagamento della tassa: il fabbricante, l’acquirente (il soggetto che acquista i Macsi nell’esercizio dell’attività economica oppure il cedente se i Macsi sono acquistati dal consumatore privato) e l’importatore da Paesi extra Ue, nonché i committenti ovvero i soggetti per i quali i Macsi sono fabbricati (questa previsione è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2020).

L’imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica e sorge al momento della produzione, dell’importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell’introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell’Unione europea.

L’obbligo (più volte prorogato, da ultimo a gennaio 2021 dal Dl. Rilancio, Dl. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 77/2020), è ora fissato a partire dal 1° luglio 2021 dalla legge di Bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019 n. 160).

Ridotte dalla Legge di Bilancio 2020 le sanzioni amministrative: importo pari dal doppio al quintuplo (prima era il decuplo) dell’imposta evasa, non inferiore comunque a €250 (prima era €500); in caso di ritardo del pagamento, 30% dell’importo della tassa, non inferiore comunque a €250.

Atteso il decreto attuativo dell’Agenzia delle Entrate.

L’imposta non è dovuta per la plastica contenuta nei Macsi che proviene da processi di riciclo. Per info su come ottenere la certificazione ReMade in Italy scrivete a info@remadeinitaly.it

 

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