FAQ
ReMade è la certificazione che attesta il contenuto di riciclato e di sottoprodotti. Rappresenta una certificazione per l’economia circolare.
ReMade promuove l’utilizzo di materia rinnovata e circolare. I prodotti certificati ReMade possono comunicare gli impatti ambientali positivi derivanti dall’utilizzo di materiale recuperato al posto di quello vergine, specificando il risparmio di materie prime naturali, di emissioni climalteranti e di energia. La Fondazione REMADE, proprietaria dello schema, è attiva nello sviluppo delle politiche legate all’Economia circolare e alla promozione dei prodotti realizzati con materiali riciclati nel mercato pubblico e privato.
La certificazione ReMade è applicabile a un’ampia gamma di prodotti e settori. È riconosciuta in tutti i CAM (Criteri Ambientali Minimi). I prodotti certificati possono includere, tra gli altri: materiale per l’edilizia, imballaggi, elementi di arredo urbano e sicurezza stradale, materiali e semilavorati, contenitori per la raccolta differenziata, oli lubrificanti, e prodotti per la pulizia.
Sì, è disponibile un Corso di formazione per Auditor e Consulenti ReMade. Questo corso è offerto anche in inglese per permettere l’abilitazione di professionisti anche all’estero.
La certificazione ReMade è espressamente riconosciuta nei recenti CAM emanati dal Ministero dell’Ambiente. Questi criteri ambientali, che includono previsioni sul contenuto di riciclato, devono essere applicati obbligatoriamente dalle Pubbliche Amministrazioni. Le fonti sottolineano che è opportuno scegliere la certificazione giusta per l’applicazione del Green Public Procurement (GPP). Il Nuovo CAM Rifiuti, ad esempio, pone il riciclato al centro, con previsioni specifiche per i prodotti e materiali certificati ReMade.
Le FEE sono determinate dalla Tabella 1 (punto 6.1 DT RMI_Produttori). L’applicazione di aumenti/riduzioni è a discrezione dell’Ente (al punto 6.2 sono indicate possibili casistiche, ma l’effettiva applicazione dipende anche dalle relazioni che l’Ente ha o intraprende con l’Organizzazione, anche in relazione ad altre certificazioni ecc.). Quindi aumenti/riduzioni non incidono sulla determinazione delle FEE che rimane quella della Tabella 1, come espressamente indicato nel DT Produttori (punto 6.1).
La verifica documentale è prevista solo nella verifica iniziale, a meno che non vi siano nuovi prodotti o modifiche del processo. In ogni caso però la durata minima dell’audit è sempre di 1,5 gg.
Nel caso in cui la riduzione dei tempi derivi dalla mancanza della fase documentale nelle verifiche di sorveglianza, le FEE tengono conto dell’effettiva durata dell’audit (che però non può mai essere inferiore a 1,5 gg).
Invece, eventuali riduzioni o aumenti dei tempi di verifica applicati a discrezione dell’Ente (per esempio, per la presenza di altre certificazioni), non incidono sulla determinazione delle FEE, per le quali si fa esclusivamente riferimento alla Tabella 1 (punto 6.1 DT RMI_Produttori).
L’auto-dichiarazione non è sufficiente. ll DT ReMade_Produttori indica, al punto 4.3.2.2 “Sottoprodotti”, le modalità richieste per la prova della caratteristica di sottoprodotti che l’Azienda deve fornire in sede di verifica.
È possibile certificare tali prodotti. Tuttavia, entro un anno dal rilascio della certificazione la produzione dovrà essere avviata, altrimenti il certificato decadrà.