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Regolamento imballaggi UE, spinta al contenuto di riciclato

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La Commissione europea, il 30 novembre 2022, ha presentato una proposta di Regolamento del Parlamento europeo e il Consiglio europeo sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio.

In particolare, il nuovo testo apporterà modifiche al Regolamento 2019/1020/Ue e alla Direttiva 2019/904/Ue.

L’obbiettivo primario della proposta di Regolamento è quello di ridurre i rifiuti da imballaggio e per attuare questa politica si richiede che entro il 2030 tutti gli imballaggi siano riciclabili, oltre a dover contenere una percentuale minima di materiale riciclato.

L’articolo 7 della proposta di Regolamento prevede poi che a partire dal 2030 vi sia un contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica, oltre a una modulazione dei contributi finanziari per i produttori che utilizzano materiale riciclato degli imballaggi.

In particolare, la parte in plastica dell’imballaggio dovrà contenere la seguente percentuale minima di contenuto riciclato da rifiuti plastici post-consumo, per unità di imballaggio: 

  • 30 % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con polietilene tereftalato (PET) come componente principale; 
  • 10 % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materiali plastici diversi dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande; 
  • 30 % per le bottiglie di plastica monouso per bevande; 
  • 35% per gli imballaggi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c). 

Ancora più ambiziosi gli obiettivi a partire dal 1° gennaio 2040. Infatti a partire da quella data la parte in plastica dell’imballaggio dovrà contenere la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti plastici post-consumo, per unità di imballaggio: 

  • 50 % per gli imballaggi in plastica sensibili al contatto, ad eccezione delle bottiglie di plastica per bevande monouso; 
  • 65% per le bottiglie di plastica monouso per bevande; 
  • 65% per gli imballaggi in plastica diversi da quelli di cui alle lettere a) e b.

Queste percentuali vanno dimostrate nelle informazioni tecniche relative agli imballaggi (comma 5).

Inoltre, entro il 1° gennaio 2030, i contributi finanziari versati dai produttori per adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (cd. “EPR”) di cui all’articolo 40 della proposta di Regolamento in parola, saranno modulati in base alla percentuale di contenuto riciclato utilizzato nell’imballaggio. 

Per centrare gli obiettivi, entro il 31 dicembre 2026, la Commissione dovrà adottare atti di esecuzione che stabiliscano la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo.

Assai rilevante, ai fine della certificazione, è poi l’articolo 11 della proposta di Regolamento, che regola l’etichettatura degli imballaggi. Si legge infatti che laddove l’imballaggio sia contrassegnato da un’etichetta contenente informazioni sulla quota di contenuto di riciclato, tale etichetta deve essere conforme alle specifiche stabilite nel pertinente atto di esecuzione e deve basarsi sulla metodologia di cui sopra.

Quindi la certificazione di contenuto di riciclato assumerà sempre più un ruolo centrale per il settore degli imballaggi, in plastica ma non solo.


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