Dm. 5 agosto 2024 Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali
In vigore dal 21 dicembre 2024
Dm. 5 agosto 2024 Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali
In vigore dal 21 dicembre 2024
Bisogna in primis valutare la reale necessità di realizzare nuove strade, a fronte della possibilità di adeguamento delle strade esistenti e della possibilità di migliorarne la sicurezza, attraverso la realizzazione di opere complementari. In ogni caso, sia per la nuova costruzione che per la manutenzione, il ricorso a materiali naturali vergini deve essere una scelta residuale, preferendo sempre l’utilizzo di materiali da costruzione con contenuto di riciclato.
Si veda questo approfondimento sul tema
Al punto 2.1.2 fra le clausole contrattuali (obbligatorie) per l’affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali si trovano le disposizioni sul capitolato speciale d’appalto. Il documento riporta i requisiti dei prodotti da costruzione che l’appaltatore dovrà fornire alla direzione lavori.
In particolare, ove venga richiesto un determinato quantitativo minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, si intende un contenuto di, alternativamente o cumulativamente, materie recuperate, riciclate o sottoprodotti, di almeno il x% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni.
Al criterio 2.3 sono elencate le specifiche tecniche obbligatorie per i prodotti da costruzione.
Il primo criterio (2.3.1) riguarda la circolarità dei prodotti da costruzione. É richiesto (lo ricordiamo, obbligatoriamente) che il progetto di nuova costruzione di strade preveda l’impiego di prodotti da costruzione con un contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, riferito al peso del prodotto finito, secco su secco, secondo le percentuali minime di seguito indicate, che riguardano:
In ogni caso devono essere garantite complessivamente le stesse prestazioni ottenibili con materiali di primo impiego. Nel caso di interventi su strade esistenti, la materia recuperata proviene, per quanto possibile dallo stesso corpo stradale oggetto di intervento.
I calcestruzzi (2.3.2) confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materia recuperata riciclata, o di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto.
I prodotti prefabbricati in calcestruzzo (2.3.3) hanno un contenuto di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto.
Per gli usi strutturali, sono utilizzati prodotti in acciaio ( 2.3.4) con un contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti come di seguito specificato, intendendo le percentuali indicate come somma delle tre frazioni: – acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 75%. – acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%; – acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%. Per gli usi non strutturali, sono utilizzati prodotti in acciaio con un contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti come di seguito specificato: – acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 65%; – acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%; – acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.
Le tubazioni in gres ceramico (2.3.8) usate per reti di fognatura, sono prodotte con un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, di almeno il 30% sul peso del prodotto.
Le tubazioni in materiale plastico (2.3.9) sono prodotte con un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, di almeno il 20% sul peso del prodotto.
Le barriere antirumore (2.3.10) sono prodotte con un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti.
Per i prodotti di legno o a base legno (2.3.5) e per la verifica del contenuto di riciclato ivi contenuto, oltre alla certificazione FSC riciclato e misto e Riciclato PEFC, è ammissibile la certificazione REMADE. Nel criterio 2.3.5 vi è infatti, così come per gli altri prodotti da costruzione, il rimando alle certificazioni di cui al criterio 2.1.2 sul capitolato speciale di appalto.
Al criterio 3.1.6.2 che i grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata per i veicoli utilizzati durante i lavori devono essere certificati Remade, per la certificazione del contenuto di olio rigenerato.
Contenuto di riciclato degli imballaggi in plastica (3.2.10.3) degli oli (pari ad almeno il 50% del peso).