Le percentuali di contenuto minimo di riciclato
Entro il 1° gennaio 2030, tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato contengono la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, calcolata come media per impianto di produzione e per anno:
- a) 30% per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (Pet), ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
- b) 10% per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal Pet, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;
- c) 30% per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
- d) 35% per gli imballaggi di plastica diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c).
Ancora più alte le percentuali di contenuto dal 1° gennaio 2040.Infatti, entro il 1° gennaio 2040 tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato contengono la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio quali elencati nella tabella 1 dell’allegato II, calcolata come media per impianto di produzione e per anno:a) 50% per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (Pet), ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;b) 25% per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal Pet, ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;c) 65% per le bottiglie di plastica monouso per bevande;d) 65% per gli imballaggi di plastica diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.
Il rapporto con la Direttiva Sup
Le percentuali relative alle bottiglie in Pet sono in linea con quanto previsto dalla Direttiva Sup (Direttiva 2019/905) che al suo articolo 6 prevede che le bottiglie per le bevande (con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica e le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici) ed in plastica monouso:
- a partire dal 2025, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale (“bottiglie in Pet”), debbano contenere almeno il 25% di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in Pet immesse sul mercato nazionale;
- a partire dal 2030, debbano contenere almeno il 30 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale.
Per una disamina sulla Direttiva si rimanda al seguente scritto https://www.remadeinitaly.it/sup-plastica-monouso-obbligo-di-riciclato-nelle-bottiglie-in-pet/.
Come deve essere il contenuto di riciclato
Provenienza della raccolta
Il contenuto riciclato è recuperato da rifiuti di plastica post-consumo che:
– sono stati raccolti all’interno dell’Unione oppure sono stati raccolti in un Paese terzo in conformità di norme
– sono stati riciclati in un impianto situato nell’Unione oppure sono stati riciclati in un impianto situato in un Paese terzo cui si applicano determinate norme di tutela ambientale.
Impianti di riciclo
Inoltre il testo legislativo indica che il contenuto riciclato è recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo che sono stati riciclati:- in impianti situati nell’Unione che utilizzano tecnologie di riciclaggio che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti a norma del presente paragrafo; oppure
– in impianti situati in un Paese terzo che utilizzano tecnologie di riciclaggio conformemente a norme equivalenti ai criteri di sostenibilità stabiliti negli atti delegati.Con la dicitura “rifiuti di plastica post-consumo” si intendono quei rifiuti che sono di plastica e che sono generati a partire da prodotti di plastica forniti per la distribuzione, il consumo o l’uso e immessi sul mercato di uno Stato membro o di un Paese terzo, nel corso di un’attività commerciale a pagamento o gratuita.
Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire la metodologia di calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato, recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo riciclati e raccolti all’interno dell’Ue. La metodologia di verifica può includere l’obbligo di effettuare audit da parte di terzi indipendenti sui fabbricanti di contenuto riciclato nell’Unione e di imballaggi di plastica immessi sul mercato; così come possono esserci audit per valutare l’equivalenza delle norme applicate nel caso in cui il contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post- consumo sia riciclato o raccolto al di fuori dell’Ue.