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Anche per gli elettrodomestici scatta l’obbligo di contenuto di riciclato

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Il Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, ha istituito un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche. L’approvvigionamento sostenibile prevede, fra le altre cose, che vi sia un contenuto di riciclato nelle materie prime critiche e strategiche.

Le materie prime strategiche e critiche

Una materia prima è quella sostanza trasformata o non trasformata, utilizzata come fattore produttivo per la fabbricazione di prodotti intermedi o finali, escluse le sostanze utilizzate prevalentemente come alimenti, mangimi o combustibili.

Le materie prime, incluse le materie prime non trasformate, in qualsiasi fase di trasformazione e quando si presentano come un sottoprodotto di altri processi di estrazione, trasformazione o riciclaggio, elencate nell’allegato I, sezione 1, del Regolamento sono considerate materie prime strategiche. Nell’allegato II, sezione 1, sono elencate le materie prime critiche.

Il contenuto di riciclato Il Capo 5 dedicato alla sostenibilità prevede al suo articolo 29 il contenuto di riciclato nei magneti permanenti. In particolare, qualsiasi persona fisica o giuridica che immetta sul mercato dispositivi per la risonanza magnetica per immagini, generatori di energia eolica, robot industriali, veicoli a motore, mezzi di trasporto leggeri, generatori di freddo, pompe di calore, motori elettrici, anche se i motori elettrici sono integrati in altri prodotti, lavatrici automatiche, asciugatrici a tamburo, forni a microonde, aspirapolvere o lavastoviglie garantisce che tali prodotti rechino un’etichetta ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile che indica:

  1. se tali prodotti contengono uno o più magneti permanenti;
  2. qualora il prodotto contenga uno o più magneti permanenti, se tali magneti appartengono a uno dei tipi seguenti:
    • neodimio-ferro-boro;
    • samario-cobalto;
    • alluminio-nichel-cobalto.

Entro il 24 maggio 2027 chi immette sul mercato deve anche pubblicare su un sito web a libero accesso la quota di neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, boro, samario, nichel e cobalto recuperati dai rifiuti post-consumo presenti nei magneti permanenti incorporati nel prodotto. Entro il 31 dicembre 2031, la Commissione adotta atti delegati che integrano il regolamento stabilendo quote minime per il neodimio, il disprosio, il praseodimio, il terbio, il boro, il samario, il nichel e il cobalto recuperati dai rifiuti post-consumo, che devono essere presenti nel magnete permanente incorporato nei prodotti. Il calcolo della quota minima di riciclato La quota minima di riciclato si basa su una valutazione preliminare degli impatti, tenendo conto:

  1. della disponibilità attuale e prevista di neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, boro, samario, nichel e cobalto recuperati dai rifiuti post-consumo;
  2. delle informazioni dati collazionate e della distribuzione relativa della quota di contenuto riciclato nei magneti permanenti incorporati nei prodotti immessi sul mercato;
  3. dei progressi tecnici e scientifici, compresi i cambiamenti significativi nelle tecnologie relative ai magneti permanenti che incidono sul tipo di materiali recuperati;
  4. del contributo effettivo e potenziale di una quota minima agli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione;
  5. dei possibili impatti sul funzionamento di prodotti contenenti magneti permanenti;
  6. della necessità di evitare impatti negativi sproporzionati sull’accessibilità economica dei magneti permanenti e dei prodotti che li contengono.

La certificazione e l’impronta ambientale Ai sensi dell’articolo 30 sono previsti dei sistemi riconosciuti. I governi, le associazioni di categoria e i raggruppamenti di organizzazioni interessate che hanno sviluppato e supervisionato sistemi di certificazione relativi alla sostenibilità delle materie prime critiche possono chiedere il riconoscimento dei propri sistemi da parte della Commissione.

Qualora un sistema di certificazione soddisfa i criteri di cui all’allegato IV la Commissione adotta atti di esecuzione che concedono il riconoscimento al sistema. La Commissione dispone e tiene aggiornato un registro dei sistemi riconosciuti. Tale registro è messo a disposizione del pubblico su un sito web a libero accesso.

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