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Sino al 30/1 possibile credito d’imposta per gli acquisti di prodotti e imballaggi certificati (anche) ReMade

News

Dal 1° dicembre 2025 fino 30 gennaio 2026 si possono presentare le istanze di fruizione del credito d’imposta per l’acquisto di prodotti e imballaggi che provengono da materiali di recupero.

Il contributo, disciplinato dal Decreto direttoriale 17 novembre 2025 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, è rivolto alle imprese e prevede un rimborso fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 5 milioni di euro.

Le istanze dovranno avere ad oggetto esclusivamente le spese sostenute dalle imprese nel corso dell’anno 2024.

Soggetti proponenti e spese ammissibili

Possono accedere al contributo previsto dal bando tutte le imprese che nell’anno 2024 abbiano sostenuto spese relative a:

a) prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;

b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002

c) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;

d) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio;

e) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.

Requisiti tecnici delle spese ammissibili e certificazioni richieste

Prodotti in plastica riciclata

I prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica devono avere un contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 30% proveniente da rifiuti con codici dell’EER 15 01 02 «Imballaggi di plastica» e 19 12 04 «Plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti.

Il possesso di questo requisito tecnico è dimostrabile attraverso la presentazione della  certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 nell’ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata, ossia la certificazione ReMade.

Imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta

Gli imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta devono possedere il requisito tecnico del contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 70%.

Il possesso di questo requisito tecnico è dimostrabile attraverso la presentazione della  certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 nell’ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata, ossia la certificazione ReMade.

Si segnala che il certificato FSC non è valido, in quanto la certificazione non attesta in maniera univoca il possesso del requisito tecnico richiesto, ossia che il materiale riciclato, proveniente dalla raccolta differenziata, sia uguale o maggiore al 70%.

Imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio

Gli imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio devono possedere il requisito tecnico del contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 60%.

Anche in questo caso il requisito tecnico è dimostrabile attraverso la presentazione della  certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa, quale è ReMade.

Imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro

Gli imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro devono possedere il requisito tecnico del contenuto di materiale riciclato uguale al 100%.

Anche in questo caso il requisito tecnico è dimostrabile attraverso la presentazione della  certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa, quale è ReMade.

Contributo concedibile

Alle imprese ammissibili all’agevolazione spetta un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 36% delle spese sostenute nell’anno 2024 per l’acquisto dei prodotti e degli imballaggi di cui sopra, fino ad un importo massimo di euro 20.000.

Modalità e termini di presentazione delle domande

Dal 1° dicembre 2025 al 30 gennaio 2026 possono essere presentate le istanze di accesso tramite invio della documentazione richiesta, utilizzando esclusivamente la procedura informatica accessibile al link https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home.

Alla domanda di accesso al contributo dovrà essere allegato:

  • l’attestazione sull’effettivo sostenimento delle spese relative ai prodotti e agli imballaggi oggetto di agevolazione;
  • le certificazioni tecniche richieste;
  • le fatture di acquisto attestanti la spesa sostenuta corredate dalla relativa documentazione di pagamento.

Si ricorda che con  il decreto 2 aprile 2024, n. 132 i Ministri dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, delle Imprese e del Made in Italy e dell’Economia e delle Finanze avevano definito i criteri e le modalità per la fruizione del credito d’imposta per l’acquisto di materiali di recupero, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di prodotti e di imballaggi ottenuti da materiali di recupero per l’accesso all’agevolazione.

 


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