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Contrasto al greenwashing, anche la nuova norma italiana punta sulle certificazioni

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È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto legislativo 2 febbraio 2026, n. 30 di attuazione della Direttiva 2024/825 relativa alla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde (cd. Direttiva Greenwashing), che conferma il rilievo delle certificazioni di parte terza come strumento di contrasto al greenwashing.

 

La Direttiva europea

Pubblicata il 6 marzo e in vigore dal 26 marzo 2024 la cd. “Direttiva Greenwashing”, ovvero la direttiva 2024/825/UE (“Responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione”, che modifica la Direttiva 2005/29/Ce sulle pratiche commerciali sleali).

Quali sono gli aspetti fondamentali della Direttiva?

  • Si chiarisce cosa si intende con sistema di certificazione (o etichetta) ambientale.
  • Si definisce il concetto di “terza parte” (se manca è pratica commerciale sleale).
  • Le nuove etichette private saranno ammesse ma solo se apportano un “valore aggiunto” sul mercato (quindi rispetto a quelle già esistenti.
  • Vengono definite le regole che devono stare alla base della messa sul mercato di nuove certificazioni, altrimenti le certificazioni dovranno essere proibite perché, appunto, lesive della concorrenza leale

Per saperne di più si rimanda al nostro approfondimento.

 

Il Dlgs italiano

 

Il Decreto legislativo 30/2026, in vigore dal 24 marzo 2026 e applicabile dal 27 settembre 2026, è ora la norma nazionale di riferimento  ìn materia di greenwashing.

In particolare, il nuovo Dlgs apporta notevoli modifiche al Codice del consumo (Dlgs 206/2005), prevedendo, in linea con la direttiva europea, nuove norme più stringenti a tutela del consumatore da pratiche commerciali scorrette legate alle asserzioni ambientali.

 

Il campo di applicazione

 Cosa sono le pratiche commerciali?

Per pratica commerciale si intende qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita fornitura di un prodotto ai consumatori (art. 18, Dlgs 206/2005)

Chi è il consumatore?

È qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale (art. 18, Dlgs 206/2005)

Chi è il professionista?

È qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista ((art. 18, Dlgs 206/2005)

Cosa si intende per prodotto?

È qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i servizi digitali e il contenuto digitale, nonché i diritti e gli obblighi (art. 18, Dlgs 206/2005)

 

Le nuove definizioni

Per “asserzione  ambientale” si intende  nel  contesto  di  una comunicazione commerciale,  qualsiasi  messaggio  o  rappresentazione avente carattere non obbligatorio a  norma  del  diritto  dell’Unione europea  o  nazionale,  in  qualsiasi   forma,   compresi   testi   e rappresentazioni figurative, grafiche  o  simboliche,  quali  marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce  o implica  che  un  dato  prodotto,  categoria  di  prodotto,  marca  o operatore economico ha un  impatto  positivo  o  nullo  sull’ambiente oppure è meno dannoso per l’ambiente  rispetto  ad  altri  prodotti, categorie  di  prodotto,  marche  o  operatori  economici  oppure  ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo.

Con la dicitura asserzione ambientale generica (VIETATA)  si fa riferimento a qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale,  anche attraverso  media  audiovisivi,  non  inclusa  in  una  etichetta  di sostenibilità e la cui specificazione  non  è  fornita  in  termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione.

Quindi un’asserzione ambientale per poter essere considerata non generica e quindi ammessa deve poggiarsi su un’etichetta di sostenibilità. E si segnala che, con il nuovo Decreto, è considerata pratica commerciale ingannevole (articolo 23, comma 1, Codice consumo), esibire una etichetta di sostenibilità  che  non  è basata su  un  sistema  di  certificazione  o  non  è stabilita  da autorità pubbliche.

 

La definizione di “sistema  di  certificazione”:  un   sistema   di verifica da parte di terzi che certifica che un prodotto, un processo o un’impresa è conforme a determinati requisiti, che consente  l’uso di  una  corrispondente  etichetta  di  sostenibilità  e   le   cui condizioni, compresi i requisiti,  sono  accessibili  al  pubblico  e soddisfano i criteri seguenti:

1) il sistema, nel rispetto di condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, è aperto  a  tutti  gli  operatori  economici disposti e in grado di conformarsi ai suoi requisiti;

2) i requisiti del  sistema  sono  elaborati  dal  titolare dello  stesso  in  consultazione  con  gli  esperti  pertinenti  e  i portatori di interessi;

3) il sistema stabilisce procedure per affrontare i casi di non conformità ai requisiti del sistema e prevede  la  revoca  o  la sospensione  dell’uso  dell’etichetta  di  sostenibilità  da   parte dell’operatore economico in caso di non conformità ai requisiti  del sistema;

4)  il  monitoraggio   della   conformità  dell’operatore economico ai requisiti  del  sistema  e’  oggetto  di  una  procedura obiettiva ed è  svolto da  un  terzo  la  cui  competenza  e  la  cui indipendenza,  sia  dal  titolare  del  sistema,  sia  dall’operatore economico, si basano su norme e procedure internazionali, dell’Unione europea o nazionali.

 

Le pratiche commerciali ingannevoli

La lista delle pratiche commerciali ingannevoli di cui all’articolo 23, Codice del consumo, è ampliata proprio dal nuovo Dlgs, che annovera ora (fra le altre) anche le seguenti:

·      esibire una etichetta di sostenibilità che  non  è basata su  un  sistema  di  certificazione  o  non  è stabilita  da autorità pubbliche;

·      formulare un’asserzione ambientale  generica  per  la quale il professionista non è in grado  di  dimostrare  l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione;

·      formulare  un’asserzione  ambientale  concernente  il prodotto nel suo complesso o l’attività del professionista  nel  suo complesso  quando  riguarda  soltanto  un  determinato  aspetto   del prodotto o uno specifico elemento dell’attività del professionista;

·      asserire,  sulla  base  della  compensazione  delle emissioni di gas a effetto serra,  che  un  prodotto  ha  un  impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di  emissioni  di gas a effetto serra;

·      presentare requisiti imposti per  legge  sul  mercato dell’Unione europea per tutti i  prodotti  appartenenti  a  una  data categoria come se  fossero  un  tratto  distintivo  dell’offerta  del professionista.

 

Le sanzioni

L’autorità competente ad intervenire per le condotte che costituiscono pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra professionisti e consumatori è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L’Autorità, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti, applicando le sanzioni previste.

L’Autorità dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

·      con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, da 5.000 euro a 10.000.000 euro, tenuto conto, tra l’altro, della gravità e della durata della violazione;

·      da 10.000 a 10.000.000 euro in caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti nei casi di reiterata inottemperanza, l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

·      per le infrazioni che interessano più di uno Stato membro dell’UE, l’importo massimo delle sanzioni è del 4 per cento del fatturato annuo del professionista.

 

L’importanza della certificazione ReMade

Per asserire nel rapporto B2C (quindi business to consumer) che un prodotto ha un contenuto di riciclato è obbligatorio che questa asserzione poggi su una etichetta di sostenibilità, che a sua volta deve basarsi su un sistema di certificazione.

Se ciò non avviene proprio in questo modo, quella dichiarazione di contenuto di riciclato è ingannevole e quindi sanzionabile. Certificare il proprio prodotto che ha contenuto di riciclato con la certificazione ReMade significa porsi al riparo da condotte di greenwashing, sanzionabili dall’Autorità.

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