È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto legislativo 2 febbraio 2026, n. 30 di attuazione della Direttiva 2024/825 relativa alla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde (cd. Direttiva Greenwashing), che conferma il rilievo delle certificazioni di parte terza come strumento di contrasto al greenwashing.
La Direttiva europea
Pubblicata il 6 marzo e in vigore dal 26 marzo 2024 la cd. “Direttiva Greenwashing”, ovvero la direttiva 2024/825/UE (“Responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione”, che modifica la Direttiva 2005/29/Ce sulle pratiche commerciali sleali).
Quali sono gli aspetti fondamentali della Direttiva?
Per saperne di più si rimanda al nostro approfondimento.
Il Dlgs italiano
Il Decreto legislativo 30/2026, in vigore dal 24 marzo 2026 e applicabile dal 27 settembre 2026, è ora la norma nazionale di riferimento ìn materia di greenwashing.
In particolare, il nuovo Dlgs apporta notevoli modifiche al Codice del consumo (Dlgs 206/2005), prevedendo, in linea con la direttiva europea, nuove norme più stringenti a tutela del consumatore da pratiche commerciali scorrette legate alle asserzioni ambientali.
Il campo di applicazione
Cosa sono le pratiche commerciali?
Per pratica commerciale si intende qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita fornitura di un prodotto ai consumatori (art. 18, Dlgs 206/2005)
Chi è il consumatore?
È qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale (art. 18, Dlgs 206/2005)
Chi è il professionista?
È qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista ((art. 18, Dlgs 206/2005)
Cosa si intende per prodotto?
È qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i servizi digitali e il contenuto digitale, nonché i diritti e gli obblighi (art. 18, Dlgs 206/2005)
Le nuove definizioni
Per “asserzione ambientale” si intende nel contesto di una comunicazione commerciale, qualsiasi messaggio o rappresentazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell’Unione europea o nazionale, in qualsiasi forma, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull’ambiente oppure è meno dannoso per l’ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori economici oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo.
Con la dicitura asserzione ambientale generica (VIETATA) si fa riferimento a qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale, anche attraverso media audiovisivi, non inclusa in una etichetta di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione.
Quindi un’asserzione ambientale per poter essere considerata non generica e quindi ammessa deve poggiarsi su un’etichetta di sostenibilità. E si segnala che, con il nuovo Decreto, è considerata pratica commerciale ingannevole (articolo 23, comma 1, Codice consumo), esibire una etichetta di sostenibilità che non è basata su un sistema di certificazione o non è stabilita da autorità pubbliche.
La definizione di “sistema di certificazione”: un sistema di verifica da parte di terzi che certifica che un prodotto, un processo o un’impresa è conforme a determinati requisiti, che consente l’uso di una corrispondente etichetta di sostenibilità e le cui condizioni, compresi i requisiti, sono accessibili al pubblico e soddisfano i criteri seguenti:
1) il sistema, nel rispetto di condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, è aperto a tutti gli operatori economici disposti e in grado di conformarsi ai suoi requisiti;
2) i requisiti del sistema sono elaborati dal titolare dello stesso in consultazione con gli esperti pertinenti e i portatori di interessi;
3) il sistema stabilisce procedure per affrontare i casi di non conformità ai requisiti del sistema e prevede la revoca o la sospensione dell’uso dell’etichetta di sostenibilità da parte dell’operatore economico in caso di non conformità ai requisiti del sistema;
4) il monitoraggio della conformità dell’operatore economico ai requisiti del sistema e’ oggetto di una procedura obiettiva ed è svolto da un terzo la cui competenza e la cui indipendenza, sia dal titolare del sistema, sia dall’operatore economico, si basano su norme e procedure internazionali, dell’Unione europea o nazionali.
Le pratiche commerciali ingannevoli
La lista delle pratiche commerciali ingannevoli di cui all’articolo 23, Codice del consumo, è ampliata proprio dal nuovo Dlgs, che annovera ora (fra le altre) anche le seguenti:
· esibire una etichetta di sostenibilità che non è basata su un sistema di certificazione o non è stabilita da autorità pubbliche;
· formulare un’asserzione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione;
· formulare un’asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l’attività del professionista nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell’attività del professionista;
· asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra;
· presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell’Unione europea per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell’offerta del professionista.
Le sanzioni
L’autorità competente ad intervenire per le condotte che costituiscono pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra professionisti e consumatori è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L’Autorità, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti, applicando le sanzioni previste.
L’Autorità dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
· con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, da 5.000 euro a 10.000.000 euro, tenuto conto, tra l’altro, della gravità e della durata della violazione;
· da 10.000 a 10.000.000 euro in caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti nei casi di reiterata inottemperanza, l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;
· per le infrazioni che interessano più di uno Stato membro dell’UE, l’importo massimo delle sanzioni è del 4 per cento del fatturato annuo del professionista.
L’importanza della certificazione ReMade
Per asserire nel rapporto B2C (quindi business to consumer) che un prodotto ha un contenuto di riciclato è obbligatorio che questa asserzione poggi su una etichetta di sostenibilità, che a sua volta deve basarsi su un sistema di certificazione.
Se ciò non avviene proprio in questo modo, quella dichiarazione di contenuto di riciclato è ingannevole e quindi sanzionabile. Certificare il proprio prodotto che ha contenuto di riciclato con la certificazione ReMade significa porsi al riparo da condotte di greenwashing, sanzionabili dall’Autorità.