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  • Nel nuovo CAM edilizia confermati i criteri sul riciclato

Nel nuovo CAM edilizia confermati i criteri sul riciclato

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Il Mase ha adottato con decreto 24 novembre 2025 i nuovi criteri ambientali minimi per l’affidamento  di  servizi di progettazione e affidamento  di  lavori  per  interventi  edilizi ed entreranno in vigore il 2 febbraio 2026.

Gli edifici a basso impatto ambientale, di nuova realizzazione, in una ottica di sostituzione edilizia o che siano ristrutturati o recuperati, devono potersi avvalere dell’utilizzo di materiali per l’edilizia sostenibile che attivino filiere virtuose, promotrici della transizione verso un’economia circolare.

Nel capitolato speciale d’appalto parte tecnica, il progettista riporta i requisiti dei prodotti da costruzione previsti nel progetto e i mezzi di prova.

Qualora, nei criteri descritti nei successivi capitoli, venga richiesto un determinato quantitativo minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, si intende un contenuto di, alternativamente o cumulativamente, materie recuperate riciclate o sottoprodotti, di almeno il x% sul peso del prodotto, inteso quindi come somma delle frazioni presenti nel prodotto, restituito nella certificazione di prodotto specificando i contributi delle sole frazioni presenti, espressi in valore percentuale.

Per quanto riguarda l’attestazione del valore percentuale richiesto, il progettista deve chiarire che tale requisito è dimostrato tramite anche la certificazione ReMade.

Nel Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita (2.3.17) è previsto che almeno il 70% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi utilizzati nel progetto sia riutilizzabile direttamente o sottoponibile, a fine vita, a disassemblaggio, smontaggio, decostruzione, demolizione selettiva, per essere poi sottoposto a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero di materia.

Le specifiche tecniche dei prodotti da costruzione (2.4) sono obbligatorie ai sensi dell’articolo 57 comma 2 del Codice e si applicano anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per i seguenti materiali è richiesto, quali specifiche tecniche,  un contenuto minimo di materiale riciclato che viene provato attraverso la certificazione ReMade:

  • Calcestruzzi
    • confezionati in cantiere e preconfezionati: 5%
    • prefabbricati in calcestruzzo: 5%
    • aerato autoclavato e vibrocompresso: 7,5%
  • Acciaio per usi strutturali
    • da forno elettrico non legato: 75%
    • da forno elettrico legato: 60%
    • da ciclo integrale: 12%
  • Acciaio per usi non strutturali
    • da forno elettrico non legato: 65%
    • da forno elettrico legato: 60%
    • da ciclo integrale: 12%
  • Laterizi
    • per muratura e solai: 15% se totalmente riciclati, 10%
    • per coperture, pavimenti e muratura faccia vista: 7,5%
  • Prodotti legnosi: 70%
  • Isolanti termici e acustici
    • cellulosa: 80%
    • lana di vetro: 60%
    • lana di roccia: 15%
    • vetro cellulare: 60%
    • fibre in poliestere: 50%
    • polistirene espanso sinterizzato: 15%
    • polistirene espanso estruso: 10%
    • poliuretano espanso rigido: 3%
    • poliuretano espanso flessibile: 20%
    • agglomerato di poliuretano: 70%
    • agglomerato di gomma: 60%
    • fibre tessili: 60%
  • Tramezzatura, contropareti perimetrali e controsoffitti: 10%
  • Murature in pietrame e miste: 100%
  • Pavimenti resilienti
    • in plastica: 20%
  • Pavimenti e rivestimenti in ceramica: 5%
  • Serramenti ed oscuranti in PVC: 20%
  • Tubazioni
    • in PVC e polipropilene: 20%
    • in gres ceramico: 30%

Anche per i Cam per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi è prevista espressamente la certificazione ReMade.

Per Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata (3.1.4.3) questi sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno quote minime di base lubrificante rigenerato:

  • oli per motore: 40%
  • oli idraulici: 80%
  • oli cambio: 30%
  • altri: 30%

Fra i requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata) si trova il criterio obbligatorio che L’imballaggio primario in plastica degli oli lubrificanti deve essere costituito da una percentuale minima di plastica riciclata post-consumo pari al 50% in peso (nel precedente Decreto era il 25%).

Entrambi questi criteri obbligatori hanno i rispettivi criteri premianti, ossia  viene attribuito un punteggio premiante a coloro che presentino percentuali di riciclato superiori a quelle obbligatorie.

Dal 2 febbraio 2026 sarà abrogato il precedente Decreto 23 giugno 2022 che regolava i Cam edilizia.


 

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