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Plastica riciclata, obbligo anche nei veicoli nuovi

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 L’industria automobilistica è tra quelle in cui si usano maggiori quantità di alluminio primario, acciaio e plastica per la fabbricazione dei nuovi veicoli immessi sul mercato dell’Unione.

Pertanto la Commissione europea raccomandava con la sua proposta del 2023, in considerazione del basso tasso di riciclaggio della plastica, in particolare di quella proveniente dai veicoli fuori uso, e del complessivo impatto negativo delle altre forme di trattamento dei rifiuti di plastica, di aumentare l’uso della plastica riciclata nei veicoli. A tal fine sarebbe quindi opportuno fissare un obiettivo obbligatorio di plastica riciclata da rifiuti post-consumo nei nuovi veicoli.

Il Regolamento 2026/1738 dell’8 luglio 2026, che entra in vigore il 13 agosto 2026 e si applica dal 1° settembre 2028,  stabilisce requisiti di circolarità per la progettazione e la produzione dei veicoli per quanto riguarda la riutilizzabilità, la riciclabilità e la recuperabilità e l’uso di contenuto riciclato.

Ciascun veicolo  deve essere costruito in modo da essere  riutilizzabile o riciclabile per almeno l’85 % della massa.

Ai sensi dell’articolo 6 è previsto che a partire dal 1° settembre 2032  la plastica contenuta in ciascun nuovo tipo di veicolo omologato contenga non meno del 15 % di contenuto di plastica riciclata recuperato da rifiuti di plastica post- consumo, e entro il 2036 questa percentuale salirà al 25%.

Almeno il 20% di questo obiettivo  deve essere raggiunto includendo nel tipo di veicolo in questione materie plastiche riciclate provenienti da veicoli fuori uso o da parti e componenti smontati dai veicoli durante la fase di utilizzo.

Il peso della plastica contenuta in ciascun tipo di veicolo nuovo interessato e il peso della plastica riciclata escludono gli elastomeri provenienti dagli pneumatici e dai termoindurenti diversi dalle schiume di poliuretano utilizzate per l’ammortizzazione.

Il contenuto  di riciclato deve essere recuperato da rifiuti post-consumo, che sono stati riciclati in:

 – un impianto situato nell’Unione; oppure

–  a partire dal 14 agosto 2030, un impianto situato in un paese terzo, a condizione che tale impianto soddisfi le prescrizioni di cui all’allegato XIII.

Alla plastica riciclata ottenuta con metodi di riciclaggio diversi dal riciclaggio meccanico si applica una metodologia di contabilizzazione del bilancio di massa, in linea con le metodologie di contabilizzazione del bilancio di massa applicabili al riciclaggio della plastica in linea con la definizione di riciclaggio di cui alla direttiva 2008/98/CE.

La metodologia di verifica prevede l’obbligo per i fabbricanti di garantire che ogni impianto situato in un paese terzo che produce il materiale a contenuto riciclato da essi utilizzato sia conforme all’allegato XIII e che ciascuno di tali impianti situati in un paese terzo sia sottoposto a verifica almeno ogni cinque anni da un organismo terzo indipendente ai sensi dell’allegato XIV.

Tali verifiche accertano il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 dell’ articolo.

Entro il 30 settembre 2027  la Commissione valuta la fattibilità di stabilire un requisito sulla quota minima di acciaio riciclato (oltre che di alluminio e delle sue leghe, riciclati da rifiuti post-consumo presenti e incorporati nei tipi di veicoli).

Entro il 30 settembre 2028 la Commissione adotta un atto delegato,  per integrare il regolamento stabilendo una quota minima di acciaio riciclato proveniente da rifiuti di acciaio post-consumo e, se del caso, da rottami ferrosi, che deve essere presente e incorporata nei tipi di veicoli da omologare.

Entro  il 31 agosto 2029 la Commissione valuta la fattibilità di stabilire una quota minima obbligatoria di:

  1. a) magnesio e sue leghe riciclati da rifiuti pre-consumo e post-consumo presenti e incorporati nei tipi di veicoli; e
  2. b) neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, samario, nichel, cobalto o boro riciclato da rifiuti post-consumo e, laddove pertinente, da rifiuti pre-consumo presente e incorporato nei magneti permanenti.

Deve essere presentata una dichiarazione concerne il contenuto riciclato di tali materiali presenti nel tipo di veicolo e deve indicare, per quota di materiale e per i componenti di plastica di peso superiore a 100 grammi, se è riciclato da rifiuti pre-consumo o post-consumo (articolo 10).

Il passaporto digitale di circolarità di un veicolo (di cui all’articolo 13)  che viene immesso sul mercato è accessibile gratuitamente e contiene, in formato digitale, quanto segue:

  1. a) le informazioni di cui all’articolo 11;
  2. b) le informazioni sulle parti del veicolo contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente in relazione alla deroga di cui all’articolo 5, paragrafo 5;
  3. c) la dichiarazione sulla quota di contenuto di plastica riciclata e materiali elencati all’articolo 10.

Quando questa proposta di Regolamento verrà approvata in via definitiva abrogherà la Direttiva sui veicoli fuori uso oggi vigente (Dir. 2000/53).

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