La Commissione europea ha adottato, il 9 settembre 2026, una proposta di nuovo regolamento per modernizzare e semplificare il quadro dell’Ue in materia di appalti pubblici.
Il regolamento proposto sarà oggetto di negoziato tra il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea prima della sua adozione ed entrata in vigore.
La proposta di regolamento sugli appalti pubblici si prefigge di rendere le norme più semplici e chiare, riunendo in un unico regolamento direttamente applicabile le tre direttive vigenti in materia di appalti pubblici e le disposizioni in materia di appalti attualmente vigenti.
La proposta stabilisce il miglior rapporto qualità-prezzo (BPQR) come metodo di aggiudicazione standard, con criteri di qualità che incidono per almeno il 30% (50% per gli appalti ad alta intensità di manodopera), secondo il meccanismo “comply or explain” (rispetto o spiegazione).
Le stazioni appaltanti dovranno quindi prendere sistematicamente in considerazione non solo il prezzo, ma anche la qualità – inclusi aspetti ambientali, sociali, di innovazione, sicurezza e resilienza – e le considerazioni relative alla “preferenza europea”.
Il contenuto di riciclato
L’articolo 51 prevede che le stazioni appaltanti possono stabilire specifiche, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell’appalto che, in linea con l’obiettivo di un elevato livello di tutela ambientale, promuovano la circolarità e l’efficienza nell’uso delle risorse lungo l’intero ciclo di vita di lavori, prodotti e servizi. Questi requisiti o criteri possono, ove opportuno, riguardare la durabilità, la riparabilità, la possibilità di aggiornamento, il riutilizzo, il ricondizionamento, la rigenerazione, il contenuto di materiale riciclato, l’impiego di materie prime secondarie, la prevenzione della produzione di rifiuti, la preparazione per il riutilizzo o l’acquisto di prodotti ricondizionati, rigenerati o precedentemente utilizzati.
La preferenza europea
Le stazioni appaltanti possono applicare requisiti di preferenza europea, anche attraverso la limitazione della partecipazione, la prescrizione di una quota minima di origine dell’Unione o di origine coperta, oppure la concessione di preferenze in fase di valutazione. Qualora gli interessi strategici dell’Unione lo richiedano, la Commissione può precludere la partecipazione a specifiche procedure a operatori, prodotti o servizi non coperti.
L’articolo 70 della proposta di Regolamento, relativo alla “preferenza europea”, stabilisce che anche prodotti non europei possano essere equiparati a determinate condizioni, e nella fattispecie:
“Ai fini del presente regolamento, le forniture, i servizi o le opere sono considerati «coperti» qualora siano originari, ai sensi dell’articolo 74, paragrafi 2, 3 e 4, di:(a) un paese terzo parte dell’accordo sugli appalti pubblici (GPA), a condizione che l’appalto in questione rientri nell’ambito di applicazione degli impegni assunti dall’Unione in virtù di tale accordo, tenuto conto degli allegati applicabili;(b) un paese terzo che ha concluso un accordo commerciale bilaterale o multilaterale con l’Unione, alle condizioni stabilite in tale accordo, a condizione che l’appalto in questione rientri nell’ambito di applicazione degli impegni dell’Unione in materia di appalti pubblici previsti da tale accordo;(c) un paese terzo che ha concluso con l’Unione un accordo che istituisce un’unione doganale, alle condizioni stabilite in tale accordo, a condizione che l’appalto in questione rientri nell’ambito di applicazione degli impegni dell’Unione in materia di appalti pubblici previsti da tale accordo.”