La Commissione europea ha adottato il 30 giugno 2026 la Decisione 2026/1425 (in vigore dal 23 luglio 2026) relativa al calcolo, alla verifica e alla comunicazione dei dati sul contenuto di plastica riciclata nelle bottiglie per bevande in plastica monouso.
Le nuove disposizioni introducono, per la prima volta, una metodologia per calcolare il contenuto di materiale riciclato ottenuto attraverso il riciclo chimico.
Le nuove regole possono essere applicate sia al riciclo meccanico che chimico, contribuendo così ad aiutare gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi sul contenuto riciclato previsti dalla direttiva sulla plastica monouso.
Qui approfondiamo il tema.
Il riciclo meccanico è attualmente il metodo più diffuso per il trattamento della plastica e consiste nella selezione, pulizia, triturazione e rifusione dei materiali per ottenere nuovi prodotti.
Tuttavia, alcuni flussi di rifiuti plastici non possono essere riciclati efficacemente con questo metodo, ad esempio quelli contaminati da residui alimentari, additivi o composti da materiali misti che ne riducono la riciclabilità.
In questi casi, il riciclo chimico può integrare quello meccanico.
A differenza del riciclo meccanico, infatti, il riciclo chimico scompone la plastica in molecole più piccole che possono essere riutilizzate come materie prime per produrre nuova plastica o altre sostanze chimiche.
Questo permette di reinserire nell’economia circolare una quota maggiore di rifiuti plastici, anche per applicazioni che richiedono elevati standard qualitativi, come gli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti.
La provenienza europea della plastica
In una prima fase, l’UE considererà come materiale plastico riciclato quello proveniente dall’Unione europea , dove il rispetto delle norme ambientali dell’UE può essere verificato integralmente. Infatti all’articolo 1 con la definizione di “plastica riciclata” si intende la plastica che, prima del riciclaggio, era costituita da rifiuti di plastica post-consumo e che è stata prodotta mediante riciclaggio (compresa la cernita) nell’Unione europea.
Solo dal 21 novembre 2027 sarà conteggiata anche la plastica riciclata proveniente dai Paesi dell’OCSE, salvo esclusioni previste dal regolamento sulle spedizioni di rifiuti.
Inoltre, saranno considerati validi anche i materiali provenienti da Paesi non appartenenti all’OCSE qualora siano coperti da accordi che garantiscano standard equivalenti in materia di tutela della salute umana e dell’ambiente, come previsto, ad esempio, dalla Direttiva rifiuti e dal Reg. imballaggi.
La metodologia di calcolo del riciclato
La metodologia per il calcolo della quota di plastica riciclata nelle bottiglie in PET è prevista dall’articolo 2, dove si enuncia che la quota di contenuto di plastica riciclata nelle bottiglie in PET è calcolata dividendo il peso della plastica riciclata contenuta nelle bottiglie in PET immesse sul mercato di uno Stato membro in un determinato anno per il peso della plastica contenuta nelle bottiglie in PET immesse sul mercato di tale Stato membro in quell’anno. Il rapporto risultante è espresso in percentuale.
La verifica
Ai sensi dell’articolo 8 gli Stati membri verificano i dati raccolti a norma dell’articolo 5, seguendo un approccio basato sul rischio, indipendentemente dal luogo in cui sono stati prodotti o riciclati i rifiuti di plastica post-consumo.
Gli operatori economici devono fornire una dichiarazione relativa al contenuto riciclato, a corredo di ogni lotto di materiale fornito ai propri clienti, redatta secondo il modello di cui all’allegato V. Gli operatori economici devono conservare le dichiarazioni ricevute dai propri fornitori per almeno cinque anni. Gli operatori economici che non modificano la composizione chimica o fisica del materiale e non lo miscelano con altri materiali non sono tenuti a redigere una dichiarazione, ma soltanto a trasmettere ai propri clienti le dichiarazioni ricevute dai fornitori.
La decisione di esecuzione (UE) 2023/2683 è abrogata.